Art. 2.
(Composizione e organizzazione).

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante

 

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per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione è presieduta da un senatore o da un deputato designato di intesa dai Presidenti delle due Camere.
      3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
      4. Il funzionamento e le attività della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione prima dell'inizio dei lavori.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.